novità
Statuto PDF Stampa E-mail

STATUTO

Art.1: DENOMINAZIONE

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione di volontariato denominata "HELP TO CHANGE Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", di seguito indicata anche come "Associazione", che potrà abbreviarsi in "HELP TO CHANGE Onlus".

Art.2: SEDE

L'associazione ha sede in via Emanuel, 22 a Torino. L'indirizzo può essere modificato all'interno dello stesso Comune anche con semplice delibera dell’Assemblea dei soci, senza che la modifica costituisca variazione dello Statuto. L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero.

Art.3: OGGETTO

1.  L'Associazione non ha fini di lucro e si riconosce negli ideali del "Movimento umanista" che sono così sintetizzabili:

  • Ubicazione dell'essere umano come valore centrale.
  • Affermazione dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani.
  • Riconoscimento della diversità personale e culturale.
  • Tendenza allo sviluppo della conoscenza al di sopra di quanto accettato come verità assoluta.
  • Affermazione della libertà di idee e credenze.
  • Ripudio della violenza

2. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale legate alle attività di assistenza sociale, istruzione, tutela dei diritti civili.

In particolare l’associazione si prefigge di:

  • organizzare corsi atti a formare volontari che si attivino a favore di collettività italiane ed estere che versino in condizioni di svantaggio e/o disagio in ragione di particolari condizioni economiche e sociali;
  • istituire servizi informativi su materie sociali, sanitarie e giuridiche volte ad italiani e stranieri presenti sul territorio;
  • promuovere corsi sulla non violenza nelle scuole;
  • sensibilizzare le scuole sulle condizioni di vita nei paesi in difficoltà;
  • organizzare corsi di italiano per stranieri;
  • promuovere attività di appoggio umano nei paesi del sud del mondo volte all’auto organizzazione delle popolazioni  locali creando strutture umane che realizzino progetti concreti e duraturi di miglioramento delle condizioni di vita a beneficio di quanti siano disponibili ad agire con reciprocità a favore di altri (es.centri di cucito, sanitari, appoggio di progetti agricoli);
  • organizzare raccolte di fondi e beni materiali in appoggio a comunità in difficoltà in Italia ed all’estero;
  • realizzare e sostenere progetti di "adozione a distanza", compatibilmente con le leggi in materia;
  • organizzare seminari, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, produzioni e proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche e artigianali e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali;
  • incentivare, promuovere e realizzare studi e ricerche.

3. Le attività sono rivolte ad ogni persona senza discriminazione di sesso, età, provenienza e credo, in quanto ispirate da una sensibilità umanista.

4. L’associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri membri. Ai membri possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art.4:  PATRIMONIO

1.  Il Patrimonio è costituito da:

a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

2. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:


a. Quote associative e contributi degli aderenti;
b. Contributi di privati; 
c. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. Donazioni e lasciti testamentari;
e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
f. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3. Il Fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 250.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende partecipare all'Associazione medesima, nonché la quota mensile o annuale, stabilita per tutta la durata dell'anno sociale.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario se non limitatamente al versamento della quota mensile o annuale stabilita quale quota associativa. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dalla Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi a qualsiasi titolo né per causa di morte.

8. L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per  l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Art.5: MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il numero degli aderenti é illimitato.

2. Possono far parte dell’Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.

3. Diventano Soci effettivi dell’Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’Assemblea.

Art.6:  CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

1. L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza è ammesso il ricorso all’assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

3. La qualità di Socio si perde:

a. per recesso;
b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c. per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto;

4. L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto  gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.

6. Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7:  DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I Soci sono obbligati:

a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I Soci hanno diritto:

a. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c. ad accedere alle cariche associative.

3.  Adesione:
l’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.


Art. 8: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
· l'Assemblea generale degli associati;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente;
· il Vice Presidente;

Art. 9:  ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a. elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori
b. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
c. approva lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
d. delibera l’entità della quota associativa annuale;
e. delibera l’esclusione e la decadenza degli associati;
f. delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.


3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai  presenti.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.

7. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

9. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.


10. I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 10:  CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili (per un secondo -o più- mandati). Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.

3. Al Consiglio Direttivo spetta di:

a. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
c. nominare, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11: PRESIDENTE

1. Al Presidente, eletto dall’Assemblea è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente,  nominato dal Consiglio Direttivo.


2. Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 12:  COMITATO ESECUTIVO

L'Associazione non ha Comitato Esecutivo.
Qualora il Consiglio Direttivo lo decidesse opportuno potrà provvedere alla sua elezione affidandogli attribuzioni e compiti.


Art.13:  GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

Art.14:  INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA SOCIALE

La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.15:  DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.


Art.16: NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.17:  RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Torino, 15.01.2007