| Statuto |
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STATUTO Art.1: DENOMINAZIONE E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione di volontariato denominata "HELP TO CHANGE Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", di seguito indicata anche come "Associazione", che potrà abbreviarsi in "HELP TO CHANGE Onlus". Art.2: SEDE L'associazione ha sede in via Emanuel, 22 a Torino. L'indirizzo può essere modificato all'interno dello stesso Comune anche con semplice delibera dell’Assemblea dei soci, senza che la modifica costituisca variazione dello Statuto. L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero. Art.3: OGGETTO 1. L'Associazione non ha fini di lucro e si riconosce negli ideali del "Movimento umanista" che sono così sintetizzabili:
2. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale legate alle attività di assistenza sociale, istruzione, tutela dei diritti civili. In particolare l’associazione si prefigge di:
3. Le attività sono rivolte ad ogni persona senza discriminazione di sesso, età, provenienza e credo, in quanto ispirate da una sensibilità umanista. 4. L’associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri membri. Ai membri possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Art.4: PATRIMONIO 1. Il Patrimonio è costituito da:
2. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
3. Il Fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 250. 4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende partecipare all'Associazione medesima, nonché la quota mensile o annuale, stabilita per tutta la durata dell'anno sociale. 5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario se non limitatamente al versamento della quota mensile o annuale stabilita quale quota associativa. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. 6. I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dalla Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione. 7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi a qualsiasi titolo né per causa di morte. 8. L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Art.5: MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE 1. Il numero degli aderenti é illimitato. 2. Possono far parte dell’Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo. 3. Diventano Soci effettivi dell’Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’Assemblea. Art.6: CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI 1. L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. 2. Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria. 3. La qualità di Socio si perde:
4. L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. 5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso. 6. Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art.7: DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 1. I Soci sono obbligati:
2. I Soci hanno diritto:
3. Adesione:
Sono organi dell'Associazione: Art. 9: ASSEMBLEA 1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. 2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo. 5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. 6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. 7. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima. 8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione. 9. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
Art. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili (per un secondo -o più- mandati). Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati. 2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio. 3. Al Consiglio Direttivo spetta di:
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età. 5. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci. Art. 11: PRESIDENTE 1. Al Presidente, eletto dall’Assemblea è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
Art. 12: COMITATO ESECUTIVO L'Associazione non ha Comitato Esecutivo.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2. Art.14: INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA SOCIALE La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile. Art.15: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. Art.17: RINVIO Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. Torino, 15.01.2007 |